Procedimenti cautelari

Si tratta di procedimenti sommari (che non raggiungono il livello di approfondimento dell'ordinario giudizio di cognizione), la cui funzione è quella di "congelare" una situazione giuridica controversa in attesa di una decisione definitiva (in un procedimento già pendente o che deve essere ancora instaurato).
Altra caratteristica del processo cautelare è la provvisorietà degli effetti del provvedimento che lo conclude, i quali non sono suscettibili di passare in giudicato (diversamente, ad esempio, dal decreto ingiuntivo, artt. 633 ss c.p.c., che può divenire definitivo, e per questo è un procedimento "sommario" ma non "cautelare").
I presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare sono il cd. fumus boni iuris e il periculum in mora: il primo elemento attiene alla fondatezza della pretesa del ricorrente, di cui deve sussistere almeno una parvenza al momento della richiesta del provvedimento; il secondo richiede che emerga il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile in attesa del futuro giudizio di merito.
La tutela cautelare presenta un nesso di strumentalità con la tutela di merito alla quale però non è più indissolubilmente legata a seguito della riforma del processo civile del 2005 (si parla in dottrina di strumentalità "attenuata").

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